I   N  F  O  R  M  A  Z  I  O  N  I      U  T  I  L  I
Soluzioni Specifiche per il Trasporto a Traino
ALCUNE COSE DA SAPERE SUL TRASPORTO A TRAINO

COSA SONO I CARRELLI APPENDICE?
     Si tratta di rimorchi a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi ed è vietato il trasporto di qualsiasi altra cosa. Il carrello appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non si può agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.

COSA SONO I RIMORCHI?
     Sono rimorchi quelli con targa propria e iscrizione al P.R.A. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.

COSA SONO I T.A.T.S.?
     Sono rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive e dispongono di uno o due assi. Con un rimorchio T.A.T.S. si possono trasportare barche, cavalli, automobili, motocicli, animali per usi sportivi, ecc.
I T.A.T.S. debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.

COSA SONO I CARAVAN?
     I Caravan sono rimorchi soggetti all'immatricolazione e iscrizione al P.R.A. da adibire, dove consentito, ad uso di alloggio. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.


CARATTERISTICHE DEL RIMORCHIO TRAINATO:
     Va premesso che mentre per i Carrelli Appendice il veicolo trainato è come se fosse un corpo unico con il veicolo trainante ed è definito sulla carta di circolazione (quindi non lascia alcuna scelta al conducente), per i Caravan e T.A.T.S. il conducente deve assicurarsi che il rimorchio possa essere trainato, sotto la propria responsabilità. Nella maggior parte dei casi comunque è sufficiente non superare il peso ammesso al rimorchio, indicato sulla Carta di Circolazione, ma vediamo in dettaglio quali caratteristiche deve avere il rimorchio per rispettare le norme di legge.

PESI:
Innanzi tutto si possono dividere i rimorchi in due categorie:
- Rimorchi dotati di impianto frenante
- Rimorchi senza impianto frenante


Rimorchi dotati di impianto frenante:
Questi rimorchi possono avere un peso che può arrivare ad essere fino a 8/10 del peso del veicolo trainante (arrotondato ai 100 Kg). Il peso del veicolo trainante va calcolato non a vuoto, ma comprensivo delle persone e degli oggetti trasportati. Il peso rimorchiabile indicato sul libretto tiene comunque conto di questo valore e quindi sarà sufficiente attenersi ad esso.

Rimorchi senza impianto frenante:
Potrebbe presentarsi qualche difficoltà se si volesse trainare un rimorchio senza impianto frenante. In questo caso il massimo rapporto di traino ammissibile e di 5/10 del peso del veicolo trainante, e quindi è necessario stare molto attenti perché il peso rimorchiabile riportato sulla carta di circolazione è maggiore di questo valore. In questo caso quindi il conducente del veicolo deve
calcolare il peso effettivo del veicolo trainante (peso auto+passaggeri+bagagli) e dividerlo per 2 per ottenere il massimo peso rimorchiabile ammesso.

DIMENSIONI:
Anche la larghezza massima rimorchiabile, come la sua massa, è riportata sulla carta di circolazione. Per Caravan e T.A.T.S. comunque la larghezza non deve superare la somma della larghezza del veicolo più 70 cm (arrotondato ai 5 cm superiori). La lunghezza massima del rimorchio è determinata dalla lunghezza complessiva del veicolo più il rimorchio, e non può superare i 18 metri.

SPORGENZE:
La barca può sporgere per più di 30 cm per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori. La sporgenza posteriore oltre il limite riportato sulla carta di circolazione del rimorchio non deve superare in ogni caso i 3/10 della lunghezza del rimorchio.

PATENTE PER IL TRAINO DI UN RIMORCHIO:
Per guidare un veicolo con rimorchio al traino è possibile utilizzare la patente B a patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante + rimorchio non superi i 3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale limite perché le normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Se però disponete di un grosso fuoristrada e trainate una imbarcazione di 1.500 o più Kg, fate bene i calcoli. Nel caso, appunto, che la motrice sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino tale peso, sarà necessaria la patente di guida BE.
Per i T.A.T.S. la massa complessiva a pieno carico massima è sempre quella che compare sulla carta di circolazione. La patente C sarà invece necessaria se il veicolo trainante supera il peso di 3.500 Kg.



CLASSIFICAZIONE DEI RIMORCHI SECONDO IL CODICE DELLA STRADA:
(D.L. 30/4/92 nr.285)

Art. 56.- Rimorchi
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1 lettera e) e dal comma 2 dell'art. 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55 con esclusione degli autosnodati.

I rimorchi si distinguono in:
rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi
rimorchi per trasporto di cose
rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54
rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54
caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo
rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre

I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e del regolamento.

ATTUAZIONI Art. 204 (Art. 56 Codice della Strada)
(Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale)

Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del Codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato
- telai con selle per il trasporto di coils
- betoniere
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi
- telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli
- altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.


Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del Codice, per uso speciale i rimorchi:
- destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati
- carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati
- adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari
- attrezzati con pompe
- attrezzati con scale
- attrezzati con gru
- attrezzati con saldatrici
- attrezzati con scavatrici
- attrezzati con perforatrici
- attrezzati con gruppi elettrogeni
- attrezzati con bobine avvolgicavi
- attrezzati per uso abitazione
- attrezzati per uso ufficio
- attrezzati per uso officina
- attrezzati per uso negozio
- attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento
- dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.


Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20 %.

Art. 205 (Art. 56 Codice della Strada)
(Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice)

Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:
- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1.000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico
- per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1.000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico
- per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2.000 kg di massa complessiva a pieno carico

La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.


Per informazion dettagliate sul Codice della Strada riferite ai rimorchi
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S.S. 113, Bivio Segesta - 91013 CALATAFIMI (TP), ITALIA
Tel/Fax 0924 951822 -
E-mail: todarorimorchi@tiscalinet.it

 


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